ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Molise con Determina Dirigenziale n. 327 del 20/12/2002
Codice Fiscale 92044270707
S T A T U T O
Art. 1 - Denominazione
E costituita, ai sensi della legge n.266/1991, in Campobasso un'Associazione di volontariato denominata "AGISCI", a durata illimitata.
Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Campobasso.
La sede sociale potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 3 - Statuto
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, del D.Lgs. 460/97 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, dal Regolamento interno, emanato a cura del Consiglio Direttivo. Il presente Statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea da adottarsi alla presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, rilevati all'atto della verifica che dichiara valida l'Assemblea.
Art. 4 - Scopi sociali
L'Associazione nasce dagli intenti dei fondatori che, provenendo dalla formazione scout, ritengono in questo modo di attuare i principi fondamentali dello Scautismo, così come si evince dall'opera di Baden Powell e sintetizzati nella frase "curate di lasciare il mondo un po' migliore di come lo avete trovato" , attraverso l'impegno e la diretta operatività dei soci. Per tale motivo l'Associazione si sente chiamata ad impegnarsi con funzioni di sostegno a tutte quelle realtà che già operano nella costruzione di un "mondo migliore".
a) L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone:
1) il sostegno alle Associazioni che adottano il metodo educativo scout;
2) la promozione, lo sviluppo e il patrocinio di attività educative, ricreative, sportive, culturali, di tutela dell'ambiente e di protezione civile, nonché di iniziative di solidarietà sociale che stimolino nei giovani il senso di responsabilità, di tolleranza, di solidarietà civile ed umana, l'ideale della pace e che sollecitino gli interessi spirituali e culturali, lo spirito di iniziativa e di laboriosità, la cura per la salute e l'efficienza fisica, operando attraverso iniziative proprie o il sostegno di iniziative di terzi;
3) la promozione dello sviluppo economico regionale, contribuendo alla valorizzazione di iniziative ed attività ecocompatibili (turismo verde, enogastronomia, ...), la tutela e la promozione dell'ambiente sociale regionale (rivalutazione dei Comuni interni del Molise, riscoperta delle antiche tradizioni), il sostegno alle associazioni e alle azioni di tutela delle categorie disagiate (handicap, tossicodipendenza, anziani, infanzia...); la gestione di immobili a fini di turismo sociale, operando attraverso iniziative proprie o sostenendo iniziative di terzi;
b) L'Associazione, nel suo funzionamento, si ispira, oltre che ai principi della Promessa e della Legge scout, ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione; essa mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. L'Associazione è di ispirazione laica.
c) Tutte le attività di servizio svolte dai soci a favore dell'Associazione, nonché l'esercizio delle cariche sociali, saranno a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo;
d) Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative a quelle statutarie.
e) L'Associazione ha estensione Regionale, operando normalmente nei limiti dei confini della Regione Molise. Tuttavia nessuna richiesta di adesione può essere respinta per motivazioni geografiche e, nei casi di crisi ed emergenze nazionali ed internazionali, può operare al di fuori dei limiti regionali.
Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.
a) All'Associazione possono aderire tutti coloro (persone fisiche e giuridiche) che condividono gli scopi sociali e che si impegnano a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità.
b) Le domande di ammissione, recanti la dichiarazione che si condividono le finalità e rivolte al Consiglio Direttivo, sono accolte dagli organi competenti previsti dal presente Statuto.
c) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.
d) La qualifica di socio si perde per: a) dimissioni; b) decesso; c) esclusione deliberata dagli organi competenti per manifesta opposizione agli scopi sociali e alle regole dell'Associazione, nonché per morosità: contro tale provvedimento si può ricorrere al collegio arbitrale.
Art. 6 - Diritti ed obblighi dei soci
a) I soci hanno i seguenti diritti: di partecipare alle Assemblee; di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali se maggiorenni; di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; di informazione e accesso ai documenti e agli atti dell'Associazione; di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione; di dare le dimissioni in qualunque momento; di proporre progetti ed azioni di intervento.
b) I soci hanno i seguenti obblighi: di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, di contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e non retribuita neppure direttamente dal beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; di versare regolarmente le quote associative; di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.
Art. 7 - Contributo Associativo
Il contributo associativo viene fissato dall'Assemblea generale dei soci; non è trasmissibile ad alcun titolo, né è rivalutabile.
I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 8 - Organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9 - Assemblea Generale
L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dello stesso Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione, con l'elenco delle materie da trattare, mediante lettera spedita a tutti gli associati e ai Revisori dei Conti o mediante avviso affisso nella sede sociale, almeno 10 giorni prima della riunione.
L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei soci, o da due componenti del Consiglio Direttivo: in tal caso, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè nella Regione Molise.
All'Assemblea dei soci spetta:
- approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- modificare il presente Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico dei soci;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e deliberare la devoluzione del suo patrimonio anche in caso di estinzione dell'associazione;
- revocare il Presidente, col voto favorevole della metà più uno dei soci.
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta, purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe.
All'Assemblea hanno diritto di intervenire e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote annuali previste. Non è ammessa altra espressione di voto.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni. Realizza gli obiettivi programmatici posti in essere dall'assemblea e cura ogni affare corrente.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione nomina nel proprio seno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Tesoriere ha cura della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.
Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta del libro dei soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti di vita associativa.
Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo può deliberare in materia di organizzazione dell'Associazione; dispone la costituzione di commissioni; approva il regolamento associativo; delega compiti al Presidente o ad altri componenti; acquisisce collaborazioni e consulenze con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; redige il bilancio preventivo e consuntivo; delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci; nomina i soci onorari.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo.
In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione successiva alla sostituzione.
Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.
E' eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, tra i propri componenti, nella prima seduta convocata dal componente più anziano d'età.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi emanati dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.
E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi istanza giudiziaria ed amministrativa.
Art. 12 - Il Segretario
Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali degli organi previsti dal presente Statuto.
Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui uno presidente; ha il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa, per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno due volte l'anno.
L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle Riunioni dei Revisori, partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri contabili, danno pareri sui bilanci.
Art. 14 - Il Patrimonio e le risorse economiche
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) quote associative, se deliberate dall'Assemblea;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
i) eventuali donazioni e lasciti;
l) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
m) ogni altro tipo di entrata.
Art. 15 - Erogazioni, donazioni e lasciti
Per le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti testamentari, le eredità e i legati (queti ultimi accettati con beneficio di inventario), l'Assemblea delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
Art. 16 - Bilanci
Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.
Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.
I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le Assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione da parte dell'Assemblea.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 17 - Responsabilità patrimoniale
L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contributi stipulati. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.
Art. 18 - Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, come previsto dall'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento deliberato a maggioranza dai 3/4 dei componenti dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 19 - Collegio Arbitrale
Ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci e l'Associazione o all'interno di questa sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre persone nominate una ciascuna dalle parti in lite e la terza, con funzioni di presidente, nominata dagli altri due e, in caso di dissenso, da persona al di sopra delle parti.
Art. 20 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto o diversamente disposto dal presente Statuto, si fa riferimento alle legge statali e regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Dato a Campobasso, il 1° ottobre 2002
Il Segretario Il Presidente